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Cinghiali, FIdC Bergamo invita i suoi iscritti a non partecipare alle operazioni di controllo

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E’ passato ormai più di un anno dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito, di fatto, l’illegittimità costituzionale delle norme regionali che permettevano ai cacciatori di prendere parte ai Piani di abbattimento della fauna selvatica problematica (cinghiali, corvidi, volpi ecc.) al di fuori dei tempi e degli orari previsti dalla legge nazionale 157/92.

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E nonostante le Regioni abbiano formalmente proposto al precedente Governo una modifica alla legge nazionale sulla caccia, al fine di introdurre la figura dell’“operatore abilitato”ad oggi nulla è cambiato e l’impiego di cacciatori durante le operazioni di controllo resta una prassi non consentita che può portare all’avvio di procedure penali, come dimostra il caso di Brescia.

Per questo il Presidente Provinciale di Federcaccia Bergamo, Lorenzo Bertacchi, ha invitato “tutti gli operatori faunistici iscritti all’Associazione a sospendere ogni intervento di controllo della fauna sino a che non interverrà una modifica dell’impianto normativo nazionale o comunque un chiarimento che metta gli operatori stessi al riparo da conseguenze”.

Di seguito il comunicato integrale.

FEDERCACCIA BERGAMO INVITA I SUOI ISCRITTI A SOSPENDERE OGNI INTERVENTO DI CONTROLLO DELLA FAUNA

Alla luce dei procedimenti penali avviati dalla Procura di Brescia e tutt’ora pendenti, nonché delle pronunce della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni regionali di altre Regioni (del tutto identiche a quelle vigenti in Regione Lombardia) che hanno ammesso il ricorso a figure diverse rispetto a quelle previste dalla Legge 157/92 art. 19 per il controllo extravenatorio della fauna selvatica ed inselvatichita per prevenzione e contenimento dei danni, non posso che invitare tutti gli operatori faunistici iscritti all’Associazione a sospendere ogni intervento di controllo della fauna sino a che non interverrà una modifica dell’impianto normativo nazionale o comunque un chiarimento che metta gli operatori stessi al riparo da conseguenze.

Ricordo che secondo la legge nazionale le uniche figure ammesse ad effettuare il controllo al fianco della Polizia Provinciale sarebbero gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli agenti della polizia locale muniti di licenza di caccia e i proprietari e conduttori dei fondi muniti di licenza di caccia e limitatamente ai fondi di loro competenza. La rigida applicazione della legge 157/92 mette a serio repentaglio l’impegno degli operatori faunistici, che rischiano di vedersi contestato l’esercizio della caccia in periodo di divieto e l’uso di mezzi vietati, oltre che in taluni casi la caccia in oasi di protezione e comunque in territorio vietato alla caccia: contestazioni che comportano la sospensione della licenza, sanzioni penali e, in caso di abbattimenti, cospicui risarcimenti. Senza dimenticare la dichiarata illegittimità della previsione di lasciare le spoglie dei capi abbattuti agli operatori, foss’anche a titolo di ristoro dei danni o di rimborso delle spese sostenute.

La netta presa di posizione della Corte Costituzionale e della Procura della Repubblica bresciana mettono peraltro in allarme in ordine alla eventuale copertura assicurativa (sia per responsabilità civile sia per infortunio sia per tutela legale): se sino ad oggi la prescrizione della nostra Legge Regionale pareva dare ampia garanzia per la operatività delle polizze venatorie in essere anche ai fini delle attività di controllo, l’illegittimità di tali operazioni data ora per pacifica in base alla Legge Nazionale potrebbe far sollevare obiezioni da parte della Compagnia Assicuratrice.

Tanto premesso il sottoscritto, in qualità di Presidente dell’intestata Associazione e in tutela dei propri associati sinora impegnati negli interventi di controllo, invita i propri iscritti abilitati a non partecipare ad attività di controllo, invita i Comitati di Gestione e la Polizia Provinciale ad astenersi dal coinvolgere cacciatori e gli agenti di vigilanza volontaria (per quanto muniti di abilitazione quali “operatori faunistici”) per gli interventi di contenimento. Stando alla lettera della Legge 157/92, alla nutria (espunta dalle specie di fauna selvatica oggetto di tutela) non si applicano le norme della legge stessa e, pertanto, i relativi interventi di contenimento, controllo ed eradicazione resterebbero salvi. Invito Regione Lombardia e Provincia di Bergamo, per quanto di competenza, ad intervenire con l’adozione degli opportuni provvedimenti amministrativi. Auspico che tutte le parti interessate, politiche e di categoria, si facciano al più presto parte attiva per sostenere l’indifferibile modifica della Legge 157/92, volta a consentire l’intervento di personale appositamente formato per il contenimento di specie quali cinghiali, piccioni e cornacchie, sia per ragioni di contenimento dei danni all’agricoltura e alla biodiversità sia per ragioni di sicurezza.

Il Presidente Provinciale di Federcaccia Bergamo
Lorenzo Bertacchi

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